Immigrati. Il medico non deve denunciare i clandestini
I medici che curano un immigrato clandestino non devono denunciarlo, in quanto vietato dal Testo Unico sull'immigrazione (dlgs 286/1998, comma 5 art. 35); divieto valevole anche per il personale medico e che non e' stato modificato dalla legge 94/2009 che ha istituito il reato di clandestinita'. Cosi' una circolare del ministero dell'Interno, la n.12/2009. Rimane, invece, l'obbligo di referto nel caso di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio; obbligo che pero' e' escluso quando lo stesso referto esporrebbe l'assistito a procedimento penale. Infine, l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, che e' tale per licenze, autorizzazioni etc, non si applica per l'accesso alle prestazioni sanitarie.ADUC è indipendente
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