Indennizzi voli non partiti anche se per cause esterne ecezionali. Corte Giustizia
I passeggeri che restano a terra per l'annullamento di un volo hanno diritto all'assistenza e a una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea anche se la cancellazione dipende da cause esterne eccezionali come e' stato il caso della nube provocata dall'eruzione del vulcano islandese nell'aprile del 2010. Lo ha stabilito la Corte europea di giustizia, dando ragione a una passeggera irlandese che doveva partire per Dublino da Faro il 17 aprile di tre anni fa e non ha potuto farlo fino al successivo 24 aprile.
Durante questa settimana, ha speso 1.130 euro per l'albergo, i pasti e i trasporti. La Corte dichiara che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un'eruzione vulcanica come quella dell'Eyjafjallajokull costituiscono "circostanze eccezionali" che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza. Peraltro, la Corte sottolinea che, quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest'ultimo puo' ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.
Durante questa settimana, ha speso 1.130 euro per l'albergo, i pasti e i trasporti. La Corte dichiara che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un'eruzione vulcanica come quella dell'Eyjafjallajokull costituiscono "circostanze eccezionali" che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza. Peraltro, la Corte sottolinea che, quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest'ultimo puo' ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.
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