Italia. Cassazione condanna barista: non aveva chiesto i documenti a cliente under 16
Per rispettare la legge che vieta di vendere alcol a minorenni i baristi devono ricorrere alla frase piu' amata dai poliziotti: favorisca i documenti.
Chi invece si fida delle parole dei ragazzi finisce condannato anche per aver venduto una birra piccola. E' quanto e' successo ad un barisa di Rovereto che, dopo la condanna inflitta dal giudice di pace, e' ricorso alla Cassazione spiegando che quel sedicenne aveva giurato di essere diciottenne. Ma la Corte non ha voluto sentire ragioni. Anzi, proprio il fatto che il barista abbia ammesso che il dubbio sull'eta' gli era venuto, ha rappresentato per i giudici della quinta sezione penale della Corte, la prova della sua superficialita'. Perche', si chiedono in sostanza i giudici nella sentenza 27916, "consapevole del dovere di evitare la vendita di prodotti alcolici a minorenne", il barista si "e' limitato al responso del giovane"? Come dire: aveva fatto trenta, meglio fare trentuno e chiedere i documenti dal momento che, come sottolinea la Cassazione, e' vero che "il ragazzo rese risposta mendace circa la propria eta'", ma d'altra parte era pur sempre "il primo interessato alla falsita'". In altre parole, era compito del barista non farsi prendere in giro dal momento che, precisa la Corte, "l'ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcooliche una peculiare responsabilita', collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi". Una posizione delicata che non ammette "negligenza" e che per la Cassazione deve essere "valutata con severita'".
Insomma, fare il barista e' quasi una missione.
Chi invece si fida delle parole dei ragazzi finisce condannato anche per aver venduto una birra piccola. E' quanto e' successo ad un barisa di Rovereto che, dopo la condanna inflitta dal giudice di pace, e' ricorso alla Cassazione spiegando che quel sedicenne aveva giurato di essere diciottenne. Ma la Corte non ha voluto sentire ragioni. Anzi, proprio il fatto che il barista abbia ammesso che il dubbio sull'eta' gli era venuto, ha rappresentato per i giudici della quinta sezione penale della Corte, la prova della sua superficialita'. Perche', si chiedono in sostanza i giudici nella sentenza 27916, "consapevole del dovere di evitare la vendita di prodotti alcolici a minorenne", il barista si "e' limitato al responso del giovane"? Come dire: aveva fatto trenta, meglio fare trentuno e chiedere i documenti dal momento che, come sottolinea la Cassazione, e' vero che "il ragazzo rese risposta mendace circa la propria eta'", ma d'altra parte era pur sempre "il primo interessato alla falsita'". In altre parole, era compito del barista non farsi prendere in giro dal momento che, precisa la Corte, "l'ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcooliche una peculiare responsabilita', collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi". Una posizione delicata che non ammette "negligenza" e che per la Cassazione deve essere "valutata con severita'".
Insomma, fare il barista e' quasi una missione.
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