Italia. Governo: si' alle intercettazioni telefoniche anche per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio
Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede la completa riscrittura dei limiti dell' ammissibilita' delle intercettazioni telefoniche previste dall' art. 266 del codice di procedura penale.
Le intercettazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell' ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni;
- associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, terrorismo, stragi, omicidio, riduzione in schiavitu', rapina, traffico di armi e altri reati specificamente indicati;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (e' il caso specifico della corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio per la quale l' art. 319 prevede una pena da 2 a cinque anni);
- reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia, disturbo delle persone con il mezzo del telefono.
Negli stessi casi e' consentita l' intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi e' fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e' disposta si stia svolgendo l' attivita' criminosa.
Il terzo comma stabilisce che l' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche 'sono consentite su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilita' della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali e' prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni'.
Le intercettazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell' ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni;
- associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, terrorismo, stragi, omicidio, riduzione in schiavitu', rapina, traffico di armi e altri reati specificamente indicati;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (e' il caso specifico della corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio per la quale l' art. 319 prevede una pena da 2 a cinque anni);
- reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia, disturbo delle persone con il mezzo del telefono.
Negli stessi casi e' consentita l' intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi e' fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e' disposta si stia svolgendo l' attivita' criminosa.
Il terzo comma stabilisce che l' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche 'sono consentite su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilita' della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali e' prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni'.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti