Lunedì 8 giugno 2026
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Le spa di capitale pubblico non possono fallire. Tribunale Palermo

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Il Tribunale Fallimentare di Palermo ha rigettato l'istanza di dichiarazione di stato di insolvenza e di avvio della procedura fallimentare, della Gesip, spa con socio unico il Comune di Palermo. La Gesip non può fallire nè essere sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, perché “organismo di diritto pubblico”. “E’ stato comunicato alla società – spiega Giovanni La Bianca, liquidatore della partecipata- il decreto con cui la sezione fallimentare del tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di fallimento, che ho depositato nella qualità di liquidatore e fortemente voluta dal Comune per far fronte alla crisi della società, che come si legge nel provvedimento giudiziale è stata ‘determinata essenzialmente dal mancato adeguamento da parte del Comune di Palermo delle tariffe corrisposte, a fronte dei servizi effettivamente erogati, con conseguente fisiologico squilibrio della gestione caratteristica’”. “Il rigetto dell'istanza - aggiunge - è stato motivato dalla natura di organismo di diritto pubblico rivestita dalla società che ne impedisce l'assoggettabilità alla disciplina del fallimento. Questa circostanza esclude, altresì, che la società possa essere sottoposta ad altra procedura concorsuale. Per gli stessi motivi sfuma anche l'ipotesi ventilata d'ufficio dal tribunale fallimentare dell'amministrazione straordinaria”.

Schematicamente, secondo il decreto emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 8 gennaio 2013, i presupposti dell'impossibilita' del fallimento ricorrono:
- l'ente deve essere diretto a soddisfare esigenze di interesse generale, prive di carattere industriale o commerciale;
- lo stesso deve esse dotato di personalita' giuridica;
- la sua attivita' deve essere finanziata in via esclusiva o prevalente dallo Stato, o da altro ente o organismo pubblico.
L'ente collettivo, costituito anche sotto forma di societa' commerciale, non soddisfa interessi di natura commerciale quando la societa' non opera in ambiente concorrenziale, essendo il solo soggetto di cui si avvale l'ente locale per la prestazione di servizi a quest'ultimo asservito.
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