Stato membro di origine di una persona transgender ha l’obbligo di rilasciare documenti di identità conformi all’identità di genere vissuta. Corte Giustizia
La modifica dei dati dello stato civile deve essere effettuata indipendentemente da qualsiasitrattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una persona di cittadinanza bulgara è stata registrata alla nascita come persona di sesso maschile con un nome, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso. Detta persona ha seguito un trattamento ormonale e presenta attualmente i lineamenti di una donna. La discordanza tra il suo aspetto femminile e i suoi documenti di identità ufficiali propri di una persona di sesso maschile le causa inconvenienti quotidiani, in particolare nella ricerca di un lavoro.
Tale persona ha adito i giudici bulgari chiedendo che fosse riconosciuto il suo sesso femminile e che fossero modificati i suoi dati di stato civile nell’atto di nascita. La sua domanda è stata respinta.
Infatti, la normativa bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, non prevede la possibilità di un tale cambiamento del sesso, del nome e del numero di identificazione personale riportati negli atti dello stato civile in tale tipo di situazione.
Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara dubita della compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione e interroga la Corte di giustizia.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudic i nazionali, che non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di identificazione personale. Il diritto dell’Unione osta altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti d'identità.
L’avvocato generale ritiene che la menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di nascita emesso dallo Stato membro competente implichi, in considerazione della finalità di tale documento, un obbligo per detto Stato di riconoscere giuridicamente l'identità di genere vissuta e di annotarla in detto atto.
L’avvocato generale precisa che tale finalità consiste nel consentire l'identificazione del suo titolare senza che possa essere rimessa in discussione l'autenticità dei documenti presentati da quest’ultimo o la veridi cità dei dati in essi contenuti.
Di conseguenza, una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, la quale, non riconoscendo l’identità di genere di una persona transgender, le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto dell'Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. Una simile limitazione può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo, il che non si verifica nel caso di specie.
L’avvocato generale propone alla Corte di stabilire che spetti, in linea di principio, al giudice del rinvio, senza attendere che la normativa nazionale di cui trattasi sia modificata in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, interpretare detta normativa alla luce del diritto dell’Unione. Tale interpretazione deve, in particolare, essere conforme alle norme relative alla libertà di circolazione e di soggiorno, al rispetto della vita privata nonché al rilascio dei documenti di identità oppure, se necessario, comportare la disapplicazione di detta normativa.
Infine, l’avvocato generale ritiene che l'esercizio, da parte di una persona transgender, del suo diritto di far registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d'identità o un passaporto corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una siffatta prescrizione pregiudicherebbe, in particolare, il diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata.
Tale persona ha adito i giudici bulgari chiedendo che fosse riconosciuto il suo sesso femminile e che fossero modificati i suoi dati di stato civile nell’atto di nascita. La sua domanda è stata respinta.
Infatti, la normativa bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, non prevede la possibilità di un tale cambiamento del sesso, del nome e del numero di identificazione personale riportati negli atti dello stato civile in tale tipo di situazione.
Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara dubita della compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione e interroga la Corte di giustizia.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudic i nazionali, che non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere dei suoi cittadini, anche senza trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, né il cambiamento del loro nome e del loro numero di identificazione personale. Il diritto dell’Unione osta altresì a che tali cambiamenti non possano essere annotati nell’atto di nascita, poiché da tale annotazione dipende la modifica delle indicazioni contenute nei documenti d'identità.
L’avvocato generale ritiene che la menzione del sesso nel documento di identità unicamente sulla base dell’atto di nascita emesso dallo Stato membro competente implichi, in considerazione della finalità di tale documento, un obbligo per detto Stato di riconoscere giuridicamente l'identità di genere vissuta e di annotarla in detto atto.
L’avvocato generale precisa che tale finalità consiste nel consentire l'identificazione del suo titolare senza che possa essere rimessa in discussione l'autenticità dei documenti presentati da quest’ultimo o la veridi cità dei dati in essi contenuti.
Di conseguenza, una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, la quale, non riconoscendo l’identità di genere di una persona transgender, le impedisce di beneficiare di un diritto tutelato dal diritto dell'Unione, come l’ottenimento di un documento d’identità che le consenta di esercitare liberamente il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, costituisce una limitazione di tale diritto. Una simile limitazione può essere giustificata solo da considerazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo, il che non si verifica nel caso di specie.
L’avvocato generale propone alla Corte di stabilire che spetti, in linea di principio, al giudice del rinvio, senza attendere che la normativa nazionale di cui trattasi sia modificata in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, interpretare detta normativa alla luce del diritto dell’Unione. Tale interpretazione deve, in particolare, essere conforme alle norme relative alla libertà di circolazione e di soggiorno, al rispetto della vita privata nonché al rilascio dei documenti di identità oppure, se necessario, comportare la disapplicazione di detta normativa.
Infine, l’avvocato generale ritiene che l'esercizio, da parte di una persona transgender, del suo diritto di far registrare nello stato civile la sua transidentità per ottenere una carta d'identità o un passaporto corrispondente alla sua identità di genere non deve essere subordinato alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Una siffatta prescrizione pregiudicherebbe, in particolare, il diritto all’integrità della persona e il diritto al rispetto della vita privata.
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