Sabato 18 luglio 2026
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TAR Lazio conferma la multa Agcom da 14 milioni a Cloudflare

U.E. - ITALIA
Notizia ·

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Cloudflare Inc. e dalla sua controllata portoghese Cloudflare Portugal Unipessoal Lda, confermando così la sanzione da oltre 14 milioni di euro irrogata dall'Agcom alla società americana per non aver ottemperato agli ordini di blocco imposti dal sistema antipirateria Piracy Shield.

Come riporta La Stampa, la vicenda prende le mosse da due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: la prima, del febbraio 2025, con cui veniva ordinato a Cloudflare di disabilitare l'accesso a una serie di contenuti pirata in attuazione della legge antipirateria; la seconda, del dicembre successivo, con cui fu inflitta la maxi-sanzione a conclusione del procedimento avviato per l'inottemperanza a quell'ordine.

 

Cloudflare, che fornisce servizi DNS e infrastrutture web, si era rifiutata di eseguire i blocchi sostenendo di non essere soggetta alla giurisdizione italiana. Il TAR ha invece chiarito, con la sentenza n. 13201/2026, che la legge antipirateria n. 93/2023 attribuisce espressamente all'Agcom il potere di ordinare la disabilitazione dei contenuti diffusi in violazione del diritto d'autore nei confronti di tutti i prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi VPN e DNS, "ovunque residenti e ovunque localizzati".

 

Sul fronte dell'entità della sanzione, i giudici hanno ritenuto che l'importo — calcolato applicando circa l'1% del fatturato globale della società, a fronte di un massimo normativo del 2% — rappresenti "un corretto e proporzionato bilanciamento tra l'esigenza di repressione dell'illecito e la capacità patrimoniale del trasgressore", non ravvisando i presupposti per una riduzione dell'importo. Cloudflare vanta un fatturato superiore a 1,6 miliardi di dollari.

 

Si tratta di un verdetto di primo grado: Cloudflare potrà eventualmente ricorrere al Consiglio di Stato. Resta intanto fermo il principio affermato dai giudici amministrativi: un operatore straniero che agisce sul mercato italiano non può sottrarsi agli obblighi previsti dalla normativa nazionale richiamando la propria sede estera o le proprie dimensioni.

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