Credito bancario. Se il tasso pattuito supera il tasso soglia, la clausola è nulla
La Corte d'Appello di Bologna, con pronuncia n. 1527/2026 del 01-06-2026, ha affrontato una questione di rilevante interesse nel contenzioso bancario, in particolare in merito all'usura originaria e all'onere della prova documentale.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società di Parma nei confronti di un istituto di credito, con l'obiettivo di rideterminare il saldo di un conto corrente e di accertare l'illegittimità di alcune condizioni contrattuali.
Nello specifico, il caso riguarda un contratto di conto corrente, originariamente stipulato con un altro istituto bancario e successivamente confluito nella banca appellata, al quale era collegata un'apertura di credito. La società correntista aveva adito il Tribunale di Parma, chiedendo di accertare l'usura degli interessi pattuiti nel contratto di apertura di credito del 2009. Il Tribunale di Parma, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), la quale aveva escluso l'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, pur rilevando un'anomalia nella pattuizione iniziale, aveva parzialmente accolto le domande della società, accertando che la correntista era debitrice di una somma inferiore a quella richiesta dalla banca, e compensando integralmente le spese di lite. La correntista, ha quindi proposto appello avverso la sentenza, e tra i vari motivi di gravame, alcuni in particolare sono stati ritenuti fondati dalla Corte d'Appello, portando a una riforma integrale della sentenza di primo grado.
Uno dei motivi di appello riguardava proprio l'usura originaria del contratto di apertura di credito.
La Corte d'Appello ha accolto tale doglianza, rilevando che la circostanza era stata riscontrata anche dal CTU, il quale aveva evidenziato che, sebbene il tasso usurario convenuto non fosse mai stato concretamente applicato, l'anomalia della contrattualizzazione di tassi oltre soglia, era presente.
I giudici di secondo grado hanno quindi ribadito il principio secondo cui le norme di riferimento (artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.) sanzionano la mera promessa o convenzione di interessi usurari, comminando la nullità della clausola e la non debenza di alcuna somma, a prescindere dall'effettiva applicazione del tasso.
Di conseguenza, in presenza di usura originaria, non sono dovuti interessi.
La Corte ha quindi applicato in modo rigoroso l'articolo 1815, comma 2, del Codice Civile, stabilendo che se il tasso pattuito supera il tasso soglia, la clausola è nulla. Il contratto, si trasforma pertanto da oneroso a gratuito e la banca perde il diritto non solo agli interessi usurari, ma a qualsiasi interesse.
I giudici di appello con la sentenza summenzionata, hanno ribadito che nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) rientrano tutti i costi collegati al credito e pertanto, le spese di istruttoria e le commissioni vanno sommate al tasso base così come, le polizze assicurative obbligatorie rientrano nel computo. In questo modo, l'espediente di scorporare i costi per abbassare nominalmente il tasso, viene neutralizzato.
La sentenza rafforza inoltre la posizione del cliente nei contenziosi bancari, atteso che il correntista deve limitarsi ad allegare gli indizi del superamento della soglia mentre spetta alla banca produrre tutta la documentazione contabile completa.
La pronuncia legittima di fatto, il ricalcolo integrale dei rapporti di conto corrente o mutuo posto che tutti gli interessi già pagati devono essere restituiti al cliente. Il saldo finale del conto viene rideterminato partendo da zero interessi. Si azzera anche la capitalizzazione trimestrale (anatocismo) applicata su quegli interessi.
La pronuncia della Corte di Appello di Bologna, evidenzia l'importanza di una corretta pattuizione degli interessi e delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari, nonché la rigorosa applicazione delle norme sull'onere della prova documentale, a tutela dei diritti dei correntisti.