Pillole di diritto. Niente licenziamento se con la 104 si va al mare per guarire l’asma della moglie

La Cassazione - con l’ordinanza n. 12679/2024 - ha precisato che deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per abuso dei permessi assistenziali ex art. 33 L. n. 104 del 1992 allorché sia emerso in corso di causa che il lavoratore aveva utilizzato tali permessi per accompagnare la moglie in un soggiorno al mare. E’ comprovato che ciò porta giovamento ai pazienti asmatici. Considerato poi che era stato sconsigliato alla signora di effettuare sforzi eccessivi, ciò giustifica la presenza del marito durante il soggiorno al mare del coniuge con finalità assistenziali.
Infine, è giustificato l'accudimento dell'animale domestico di famiglia da parte del marito perché questo va a diminuire l'aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dal coniuge disabile.
Tutto ciò, porta quindi ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al reclamante e determina l'illegittimità del licenziamento.
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