Venerdì 5 giugno 2026
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Autovelox non omologati, il giudice dà ragione alla Polizia

U.E. - ITALIA
Notizia ·
La notizia potrebbe sollevare tanto clamore, ma per ora va presa solo per quello che è: cioè il fatto che l'agenzia Ansa ha reso pubblico il caso di una sentenza in cui il Tribunale di Bologna ha ritenuto valida una multa per eccesso di velocità anche se basata sulla rilevazione di un autovelox semplicemente «approvato» e non «omologato». 

Ciò va letto alla luce del fatto che da oltre un anno (18 aprile 2024) la Cassazione ritiene invece necessaria l'omologazione. 
Ricorsi sempre incerti, dunque, se proprio occorre trarre un insegnamento dal caso bolognese, è questo: chi pensa di potersi permettere una multa oggi, con la certezza che tanto se la farà annullare dal giudice, deve mettere in conto la possibilità che gli diano torto in primo e/o in secondo grado e quindi di doversi sobbarcare l'impegno e le spese di un ricorso alla Cassazione. Ammesso che nel frattempo l'orientamento della Corte non sia cambiato. 

Tra le incognite possibili, non bisogna mai trascurare anche quella legata a come si imposta il ricorso: le tecnicalità del diritto sono materia da esperti e i cavilli non mancano mai. Certo, al momento sembra più probabile che un giudice di merito tenga conto dell'attuale orientamento della Cassazione, visto che è dal 2024 che la Cassazione esige l'omologazione.

Il caso bolognese dimostra che i ricorsi sono sempre incerti ormai consolidato: alla dirompente ordinanza 10505/2024, ne sono seguite in pochi mesi altre in favore dei ricorrenti (una delle più recenti è la 13996/2025, depositata il 26 maggio scorso) e il principio è stato recepito anche in giudizi penali (come nel caso della pronuncia 10365/2025, depositata i114 marzo).

Tuttavia un caso non è come un altro e i giudici di merito sono sempre liberi di farsi un proprio libero convincimento. 

La sentenza di Bologna 
Questo è stato il caso giudice Alessandra Cardarelli, del Tribunale di Bologna, che ha rigettato l'appello di un cittadino che contestava una multa ricevuta - perché andava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50 - sostenendo l'invalidità del verbale perché l'autovelox non era omologato, ma solo approvato. La giudice riconosce in materia l'esistenza di due orientamenti - l'equipollenza tra approvazione e omologazione o invece la necessità di distinguere i due procedimenti, come stabilito dalla Cassazione - e con la sentenza propende per il primo, in contrasto con la Suprema Corte. Per la giudice infatti l'articolo 142 del Codice della strada va interpretato insieme all'articolo 201, che espressamente prevede l'utilizzo di apparecchiature «omologate ovvero approvate», sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento. Nella sentenza si stabilisce tra l'altro che anche laddove si accettasse la distinzione tra i due procedimenti, il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell'apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati. In questo caso invece, rileva la giudice, l'appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, né contestato di aver percorso il tratto di strada in questione odi aver proceduto alla velocità rilevata. 
(N.T. su IlSole24Ore del 04/09/2025)
 
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