Bollette energetiche. Garante Privacy: no a consenso 'obbligato' per marketing online
I clienti che desiderano usufruire dei servizi on line offerti da un'impresa, come quelli di fatturazione, non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali. Questa la decisione assunta dal Garante della privacy per tutelare da promozioni indesiderate gli utenti dello sportello on line di un fornitore di servizi energetici. Dagli accertamenti dell'Autorita', avviati in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, e' emerso che la societa' aveva offerto alla propria clientela la possibilita' di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. Per usufruire di tali servizi, pero', i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un'unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalita' legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicita' o altro materiale promozionale.
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