Cancellazione del volo: il rimborso del prezzo del biglietto deve includere la commissione riscossa da un intermediario al momento dell’acquisto
Non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto di tale commissione
Diversi viaggiatori hanno acquistato sul portale di prenotazione dell’agenzia di viaggi Opodo biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia aerea KLM da Vienna (Austria) a Lima (Perù). Poiché i voli sono stati annullati, la KLM ha rimborsato loro l’importo che avevano pagato, dopo aver dedotto circa 95 euro che la Opodo aveva fatturato loro quale commissione di intermediazione.
I passeggeri aerei di cui trattasi hanno ceduto gli eventuali diritti al rimborso a un’associazione di tutela dei consumatori. Quest’ultima fa valere, dinanzi ai giudici austriaci, che il rimborso del costo dei biglietti aerei da parte della compagnia aerea di cui trattasi doveva includere la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri, come nel caso di specie, da un’agenzia di viaggi che agisce in qualità di intermediario di tale compagnia aerea. La KLM, per contro, sostiene di non essere obbligata a pagare la commissione di intermediazione controversa, poiché essa ne ignorava la riscossione e a maggior ragione l’importo.
La Corte suprema austriaca ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito. Più precisamente, tale giudicericorda che la Corte si è già pronunciata sulle commissioni di intermediazione nell’ambito dell’interpretazione della portata del diritto al rimborso dei passeggeri aerei ritenendo che esse debbano essere incluse nell’importo del rimborso, a meno che siano state fissate all’insaputa della compagnia aerea. Orbene, tale eccezione, relativa alla conoscenza o no della commissione da parte del vettore aereo, potrebbe ricevere diverse interpretazioni.
La Corte di giustizia precisa nella presente causa che, qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. Poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione.
Non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell’Unione sarebbe indebolita e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo.
Diversi viaggiatori hanno acquistato sul portale di prenotazione dell’agenzia di viaggi Opodo biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia aerea KLM da Vienna (Austria) a Lima (Perù). Poiché i voli sono stati annullati, la KLM ha rimborsato loro l’importo che avevano pagato, dopo aver dedotto circa 95 euro che la Opodo aveva fatturato loro quale commissione di intermediazione.
I passeggeri aerei di cui trattasi hanno ceduto gli eventuali diritti al rimborso a un’associazione di tutela dei consumatori. Quest’ultima fa valere, dinanzi ai giudici austriaci, che il rimborso del costo dei biglietti aerei da parte della compagnia aerea di cui trattasi doveva includere la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri, come nel caso di specie, da un’agenzia di viaggi che agisce in qualità di intermediario di tale compagnia aerea. La KLM, per contro, sostiene di non essere obbligata a pagare la commissione di intermediazione controversa, poiché essa ne ignorava la riscossione e a maggior ragione l’importo.
La Corte suprema austriaca ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito. Più precisamente, tale giudicericorda che la Corte si è già pronunciata sulle commissioni di intermediazione nell’ambito dell’interpretazione della portata del diritto al rimborso dei passeggeri aerei ritenendo che esse debbano essere incluse nell’importo del rimborso, a meno che siano state fissate all’insaputa della compagnia aerea. Orbene, tale eccezione, relativa alla conoscenza o no della commissione da parte del vettore aereo, potrebbe ricevere diverse interpretazioni.
La Corte di giustizia precisa nella presente causa che, qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. Poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione.
Non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell’Unione sarebbe indebolita e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo.
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