Cannabis e decreto sicurezza. Primo ricorso alla Corte Costituzionale
Primo rinvio alla Corte costituzionale di una norma del decreto sicurezza. La Gip del Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 del provvedimentoPrimo rinvio alla Corte costituzionale di una norma del decreto sicurezza. La Gip del Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 del provvedimento, nella parte in cui vieta «l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (cannabis sativa), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati».
La vicenda riguarda un sequestro di canapa, destinata ad aziende italiane, all’interno di due camion di nazionalità bulgara, eseguito dalla Guardia di Finanza nel dicembre 2024. Nel maggio 2025 la Procura ne aveva ordinato la distruzione, spiegando che le disposizioni introdotte dal decreto sicurezza estendono l’ambito di applicazione della confisca «ai derivati della coltivazione della cannabis della specie sativa, anche a prescindere da un comprovato effetto stupefacente della sostanza».
Gli indagati si sono opposti al decreto di distruzione e i difensori hanno chiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Gip l’ha accolta e ha sospeso il procedimento, ritenendo la norma in contrasto con gli articoli 77, 13, 25, 27, e 117 della Costituzione.
Plurime quindi le questioni sollevate. Innanzitutto quella formale, nell’ordinanza infatti si sottolinea come il decreto 48/2025 è stato «emesso al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza che rappresentano il presupposto affinché il potere esecutivo possa esercitare la funzione legislativa, ferma restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare». In particolare, a pesare è il tema dell’eterogeneità delle materie affrontate: infatti «la disomogeneità è stata a più riprese considerata figura sintomatica dell’insussistenza dei presupposti giustificativi del provvedimento d’urgenza».
Sul piano più sostanziale poi, secondo la Gip, «in assenza della dimostrazione scientifica che l’uso dei prodotti derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi, vietarne ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione della legge penale, la coltivazione industriale finora consentita confligge, fuor di dubbio, con il principio di offensività».
Inoltre, l’ordinanza avverte che il divieto introdotto dall’articolo 18 del decreto sicurezza sembra impedire la libera circolazione di una merce all’interno dell’Unione europea.
Pochi giorni fa la Corte costituzionale ha respinto il conflitto tra attribuzioni sollevato da Riccardo Magi deputato di +Europa sulla procedura seguita nella deliberazione del decreto nel corso della quale il Governo aveva travasato nel proprio decreto un disegno di legge già approvato alla Camera e destinato al passaggio al Senato.
(Giovanni Negri, IlSole24Ore del 03/12/2025)
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