Coltivazione cannabis. Cassazione: non reato se e' occasionale
Coltivare cannabis è reato, ma se il giudice ritiene il fatto tenue e occasionale, non e' punibile. Cosi' la Cassazione penale (sezione terza, sentenza n. 2848, depositata il 22 settembre 2015), che abbraccia un orientamento molto severo, anche se mitigato dall'applicazione delle recentissime norme della legge 28/2015. La cassazione sostiene il principio per cui la coltivazione di piante da cui estrarre droga è una condotta autonoma e di per sé punibile. Ma vediamo di illustrare il contenuto della pronuncia. Nel caso specifico si trattava della coltivazione nel cortile dell'imputato di tre piante di marijuana. Il problema giuridico affrontato dalla pronuncia è se una coltivazione domestica di stupefacenti il giudice deve valutare se il fatto è in concreto offensivo e se, quindi, va incontro alla sanzione penale. Secondo un orientamento più lassista la coltivazione domestica non sarebbe stata punibile in considerazione della quantità e qualità delle piante, della loro effettiva tossicità, della quantità di sostanza drogante estraibile. Sempre secondo un orientamento favorevole al reo la coltivazione non è altro che una forma di detenzione, non punibile se destinata al consumo personale. La sentenza in esame, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esprime un principio più rigoroso: è reato qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione delle piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. A questo risultato si arriva sulla base di una serie di ragionamenti. Per primo quello per cui non si può desumere dalla sola coltivazione se poi lo stupefacente sarà personalmente consumato o ceduto a terzi. In secondo luogo il T.u. sugli stupefacenti (DPR 309/1990) considera autonomamente la coltivazione; poi non c'è una considerazione separata della coltivazione domestica rispetto ad altri tipi di coltivazione definibili imprenditoriali. Infine la coltivazione ha una sua intrinseca pericolosità, perché accresce la quantità di sostanza stupefacente. Quindi se l'autorità si imbatte in una coltivazione domestica, deve limitarsi ad appurare se la sostanza ricavabile dalla coltivazione sia o meno idonea a produrre un effetto stupefacente, anche a livello minimo. Se la risposta è positiva scatta la sanzione per coltivazione di droghe. Questo vale anche per il vaso sul balcone di casa. E si riscontra il reato anche se si coltivano poche piantine contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo massimo detenibile.
Il fatto diventa inoffensivo e quindi non punibile solo se le piante non sono idonee a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile. La conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua possibilità a produrre un effetto stupefacente anche in quantitativi inferiori alla dose media singola, invece, non ostacolano la punibilità.
Medesimo risultato si ha anche per le piante non ancora giunte a maturazione: la coltivazione è un processo evolutivo punibile in tutte le sue fasi. C'è però ancora un aspetto da approfondire collegato alla legge 28/2015 che esclude la punibilità del fatto particolarmente tenue ed occasionale. Certo e si verificano i presupposti della legge 28/2015 l'imputato non sarà punito. Se, però, si tratta di un recidivo, anche di singoli fatti tenui, o di persona che abbia commesso condotte plurime, abituali e reiterate la strada alla non punibilità è sbarrata.
Il fatto diventa inoffensivo e quindi non punibile solo se le piante non sono idonee a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile. La conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua possibilità a produrre un effetto stupefacente anche in quantitativi inferiori alla dose media singola, invece, non ostacolano la punibilità.
Medesimo risultato si ha anche per le piante non ancora giunte a maturazione: la coltivazione è un processo evolutivo punibile in tutte le sue fasi. C'è però ancora un aspetto da approfondire collegato alla legge 28/2015 che esclude la punibilità del fatto particolarmente tenue ed occasionale. Certo e si verificano i presupposti della legge 28/2015 l'imputato non sarà punito. Se, però, si tratta di un recidivo, anche di singoli fatti tenui, o di persona che abbia commesso condotte plurime, abituali e reiterate la strada alla non punibilità è sbarrata.
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