Grave inadempimento informativo, Fineco condannata in primo grado a risarcire 80.000 euro
La decisione, depositata il 4 dicembre 2025, si inserisce nel filone giurisprudenziale che rafforza la responsabilità degli intermediari finanziari nella tutela degli investitori retail.
Il Tribunale di Vercelli ha condannato FinecoBank a risarcire un proprio cliente per grave inadempimento degli obblighi informativi, riconoscendo un rimborso pari a circa 80.000 euro, oltre rivalutazione e interessi. Trattandosi però di una sentenza di primo grado, la banca avrà modo di fare appello al giudice competente.
La decisione, depositata il 4 dicembre 2025, si inserisce nel filone giurisprudenziale che rafforza la responsabilità degli intermediari finanziari nella tutela degli investitori retail, soprattutto in presenza di strumenti complessi e di emittenti in crisi.
La vicenda ha infatti origine da una serie di investimenti effettuati tra il 2017 e il 2019 da un cliente Fineco in obbligazioni Astaldi 7,125%.
Il caso
Astaldi è stato un colosso delle costruzioni e infrastrutture per quasi un secolo, finché non ha affrontato una situazione di difficoltà finanziaria lo scorso decennio ed è stata così acquistata dal gruppo Webuild, salvandolo dal fallimento.
Gli acquisti sono avvenuti da fine 2017 a fine 2019 in quattro tranche da 100.000 euro attraverso la piattaforma di trading online della banca, in un periodo in cui l’emittente mostrava già segnali di grave difficoltà finanziaria, poi culminati nella procedura concorsuale. Come spiega la sentenza, le obbligazioni Astaldi erano in origine destinate ad operatori professionali e sono state poi rese accessibili al mercato retail. “Esse rientravano nella categoria di situazioni da attenzionare alla luce delle ulteriori prescrizioni Consob del 2014, sia in ragione delle caratteristiche proprie del tipo di obbligazione (configurandosi come callable bonds), sia tenuto conto della condizione finanziaria dell’emittente”.
L’investitore si è rivolto a Martingale Risk per dar via ad un’azione giudiziaria e ha chiesto in via principale la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria sottoscritto nel 2002 e la nullità delle singole operazioni, sostenendo la violazione delle norme del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti Consob. Inoltre, ha domandato l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di Fineco per mancato rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e informazione, chiedendo un risarcimento pari a 154.415,11 euro oltre interessi.
“Il caso Astaldi è uno di quelli che più abbiamo trattato, perché questi titoli sono stati venduti in un momento di fragilità della società e hanno causato molti danni agli investitori retail a causa delle carenze informative”, ha dichiarato ha spiegato Nicolò Uccellini, marketing specialist di Martingale Risk.
“Negli ultimi 4 anni abbiamo recuperato oltre 3.169.000 di euro su obbligazioni Astaldi per 35 investitori diversi in sede di causa, arbitrato o transazione. Ovviamente, molte altre posizioni sempre su Astaldi sono ancora in lavorazione”.
La difesa
Fineco si è costituita contestando integralmente le pretese. La banca ha sostenuto che gli ordini fossero stati impartiti autonomamente dal cliente tramite home banking, valorizzando l’esperienza finanziaria dell’investitore, la sua propensione al rischio e la disponibilità, sulla piattaforma, delle informazioni necessarie.
Secondo la difesa, non vi sarebbe stato alcun obbligo ulteriore di segnalazione specifica, né un nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il danno lamentato. Inoltre, secondo la banca, il cliente avrebbe in precedenza effettuato diverse operazioni di trading rischiose e avrebbe mostrato una certa dimestichezza, ottenendo plusvalenze per una somma di euro 620.227,28 euro.
Contattata da Citywire Italia, Fineco ha preferito non aggiungere commenti sulla vicenda.
Il parere del tribunale
Il tribunale ha respinto la domanda di nullità del contratto quadro, ritenendo validamente costituito il rapporto e non automaticamente travolto dalle successive evoluzioni normative. Tuttavia, ha accolto la domanda risarcitoria, accertando un grave inadempimento informativo da parte di Fineco. Secondo il giudice, la banca non ha fornito al cliente un’informazione attiva, puntuale e contestualizzata sul livello di rischio concreto delle obbligazioni della società, né sulla situazione di crisi dell’emittente, come invece richiesto dall’articolo 21 del TUF e dai regolamenti Consob.
La motivazione della sentenza richiama inoltre all’onere della prova: spetta all’intermediario dimostrare di aver adempiuto correttamente agli obblighi informativi e la mera disponibilità di documenti o schede prodotte online non è sufficiente se non accompagnata da una comunicazione effettiva e comprensibile per l’investitore retail.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha quantificato il danno in 139.930 euro, dichiarando la risoluzione limitata alle singole operazioni contestate e non dell’intero rapporto contrattuale.
La sentenza scomputa dal danno il valore che l’attore riceverà dalla liquidazione prevista dal concordato (valore riconosciuto dal CTU pari a 60.250,41 euro), giungendo a un risarcimento liquidato in favore dell’investitore pari a 79.680,09 euro.
Su tale somma sono dovute la rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni fino alla sentenza e gli interessi legali.
(Marcello Caponigri su CityWire del 18/12/2025)
Il Tribunale di Vercelli ha condannato FinecoBank a risarcire un proprio cliente per grave inadempimento degli obblighi informativi, riconoscendo un rimborso pari a circa 80.000 euro, oltre rivalutazione e interessi. Trattandosi però di una sentenza di primo grado, la banca avrà modo di fare appello al giudice competente.
La decisione, depositata il 4 dicembre 2025, si inserisce nel filone giurisprudenziale che rafforza la responsabilità degli intermediari finanziari nella tutela degli investitori retail, soprattutto in presenza di strumenti complessi e di emittenti in crisi.
La vicenda ha infatti origine da una serie di investimenti effettuati tra il 2017 e il 2019 da un cliente Fineco in obbligazioni Astaldi 7,125%.
Il caso
Astaldi è stato un colosso delle costruzioni e infrastrutture per quasi un secolo, finché non ha affrontato una situazione di difficoltà finanziaria lo scorso decennio ed è stata così acquistata dal gruppo Webuild, salvandolo dal fallimento.
Gli acquisti sono avvenuti da fine 2017 a fine 2019 in quattro tranche da 100.000 euro attraverso la piattaforma di trading online della banca, in un periodo in cui l’emittente mostrava già segnali di grave difficoltà finanziaria, poi culminati nella procedura concorsuale. Come spiega la sentenza, le obbligazioni Astaldi erano in origine destinate ad operatori professionali e sono state poi rese accessibili al mercato retail. “Esse rientravano nella categoria di situazioni da attenzionare alla luce delle ulteriori prescrizioni Consob del 2014, sia in ragione delle caratteristiche proprie del tipo di obbligazione (configurandosi come callable bonds), sia tenuto conto della condizione finanziaria dell’emittente”.
L’investitore si è rivolto a Martingale Risk per dar via ad un’azione giudiziaria e ha chiesto in via principale la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria sottoscritto nel 2002 e la nullità delle singole operazioni, sostenendo la violazione delle norme del Testo Unico della Finanza e dei regolamenti Consob. Inoltre, ha domandato l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di Fineco per mancato rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e informazione, chiedendo un risarcimento pari a 154.415,11 euro oltre interessi.
“Il caso Astaldi è uno di quelli che più abbiamo trattato, perché questi titoli sono stati venduti in un momento di fragilità della società e hanno causato molti danni agli investitori retail a causa delle carenze informative”, ha dichiarato ha spiegato Nicolò Uccellini, marketing specialist di Martingale Risk.
“Negli ultimi 4 anni abbiamo recuperato oltre 3.169.000 di euro su obbligazioni Astaldi per 35 investitori diversi in sede di causa, arbitrato o transazione. Ovviamente, molte altre posizioni sempre su Astaldi sono ancora in lavorazione”.
La difesa
Fineco si è costituita contestando integralmente le pretese. La banca ha sostenuto che gli ordini fossero stati impartiti autonomamente dal cliente tramite home banking, valorizzando l’esperienza finanziaria dell’investitore, la sua propensione al rischio e la disponibilità, sulla piattaforma, delle informazioni necessarie.
Secondo la difesa, non vi sarebbe stato alcun obbligo ulteriore di segnalazione specifica, né un nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il danno lamentato. Inoltre, secondo la banca, il cliente avrebbe in precedenza effettuato diverse operazioni di trading rischiose e avrebbe mostrato una certa dimestichezza, ottenendo plusvalenze per una somma di euro 620.227,28 euro.
Contattata da Citywire Italia, Fineco ha preferito non aggiungere commenti sulla vicenda.
Il parere del tribunale
Il tribunale ha respinto la domanda di nullità del contratto quadro, ritenendo validamente costituito il rapporto e non automaticamente travolto dalle successive evoluzioni normative. Tuttavia, ha accolto la domanda risarcitoria, accertando un grave inadempimento informativo da parte di Fineco. Secondo il giudice, la banca non ha fornito al cliente un’informazione attiva, puntuale e contestualizzata sul livello di rischio concreto delle obbligazioni della società, né sulla situazione di crisi dell’emittente, come invece richiesto dall’articolo 21 del TUF e dai regolamenti Consob.
La motivazione della sentenza richiama inoltre all’onere della prova: spetta all’intermediario dimostrare di aver adempiuto correttamente agli obblighi informativi e la mera disponibilità di documenti o schede prodotte online non è sufficiente se non accompagnata da una comunicazione effettiva e comprensibile per l’investitore retail.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha quantificato il danno in 139.930 euro, dichiarando la risoluzione limitata alle singole operazioni contestate e non dell’intero rapporto contrattuale.
La sentenza scomputa dal danno il valore che l’attore riceverà dalla liquidazione prevista dal concordato (valore riconosciuto dal CTU pari a 60.250,41 euro), giungendo a un risarcimento liquidato in favore dell’investitore pari a 79.680,09 euro.
Su tale somma sono dovute la rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni fino alla sentenza e gli interessi legali.
(Marcello Caponigri su CityWire del 18/12/2025)
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