Martedì 9 giugno 2026
Menu

Italia. Anticipazione Dire: ddl del Governo per regolamentare la vendita dell'acetone

Notizia ·
Giro di vite del governo sugli 'ingredienti' necessari alla produzione di sostanze stupefacenti: chi le commercia illegalmente rischia cinque anni di carcere e pesanti sanzioni. E' questa, in sintesi, la novita' del disegno di legge che sara' presentato oggi in Consiglio dei ministri, schema del ddl che la Dire anticipa. Si parla di sostanze chimiche, spiega la relazione allegata al provvedimento, "largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali": solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene, tanto per fare alcuni esempi. Queste sostanze -basti pensare all'acetone per unghie- non hanno proprieta' stupefacenti o psicotrope, "tuttavia sono indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine". Nasce da questi presupposti il ddl "Delega al governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe". L'Europa, dal canto suo, ha stilato una lista di precursori il cui impiego -per essere lecito- "deve essere soggetto ad autorizzazioni e controlli" al di fuori dei quali "la produzione, il commercio ed in alcune ipotesi la sola detenzione devono intendersi illegali". Lo scopo, spiega si legge sempre nella relazione, e' quello di impedire ai narcotrafficanti (che gestiscono il traffico delle sostanze stupefacenti dai paesi di origine) di "approvvigionarsi, presso i paesi produttori (prevalentemente europei) di sostanze chimiche essenziali alla fabbricazione di droghe". Insomma, con questa mossa si fa un passo in piu' nella complessiva strategia di "riduzione dell'offerta". L'atto intende adeguare la normativa nazionale (anche nella parte sanzionatoria) alle disposizione comunitarie.   
Ecco, in particolare, le novita' introdotte. Con il nuovo disegno di legge il governo viene delegato ad adottare (articolo 1), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "uno o piu' decreti legislativi" recanti le disposizioni in tema di "precursori di droghe". Con questa definizione si indicano le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope: tra queste, Fenilacetone, Isosafrolo, Efedrina, Ergometrina, Ergotamina, Acido lisergico, Anidride acetica, Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio Acido cloridrico e diversi altri componenti utilizzati per la creazione di droghe sintetiche come per esempio l'Ecstasy.
La delega prevede "l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna" rispetto a queste sostanze "ai regolamenti comunitari". All'articolo 2, nel quale vengono stabiliti i principi e i criteri direttivi della delega legislativa, si prevede la definizione delle "modalita' di rilascio, sospensione e ritiro della licenza" per l'utilizzo di queste sostanze.
Viene poi stabilita la regolamentazione del "registro degli operatori", delle transazioni intracomunitarie e "con Paesi terzi" di queste sostanze e delle "attivita' di vigilanza e ispezione". L'aspetto interessante riguarda le sanzioni, previste al punto 2 dell'articolo 2 della legge. L'illecita immissione sul mercato, l'importazione ed esportazione di questi ingredienti per la produzione delle droghe, viene sanzionata come un 'delitto' e punita con la reclusione fino a cinque anni e la multa sino a 3.000 euro. Le sanzioni aumentano se questi illeciti sono effettuati da chi e' legittimato ad operare con sostanze stupefacenti o con "precursori" di droghe.
Anche chi impedisce e ostacola le attivita' di vigilanza, controllo e ispezione rischia l'arresto sino ad un anno e ammende da 300 a 3.000 euro. Sanzioni pecuniarie sino a 6.000 euro sono previste anche per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione, documentazione ed etichettatura di questi componenti. Particolare attenzione dovra' essere posta all'obbligo di comunicare alla 'Direzione nazionale per i servizi antidroga' le transazioni verso i Paesi extracomunitari che necessitano di adeguato monitoraggio, ai fini di "prevenire e reprimere il traffico illecito". Nel ddl e' indicata infine la possibilita' di procedere, per le "ipotesi delittuose" ad arresti e sequestri "ritardati", e anche la configurabilita' del reato associativo "ex articolo 74 del testo unico".
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →