Reclami transfrontalieri. Nuove norme
Il Consiglio ha adottato nuove norme per migliorare la cooperazione tra gli organismi nazionali preposti alla protezione dei dati nell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), al fine di accelerare il processo di gestione dei reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati.
Le misure adottate semplificheranno le procedure amministrative relative, ad esempio, ai diritti dei reclamanti o all'ammissibilità dei casi, rendendo così più efficiente l'applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri.
Elementi principali del nuovo regolamento UE
- Ammissibilità: i requisiti per l'ammissibilità di un'azione transfrontaliera, ovvero la decisione se un reclamo soddisfa i requisiti per essere sottoposto a indagine, saranno armonizzati. Indipendentemente dal luogo in cui viene presentato un reclamo nell'UE, l'ammissibilità sarà valutata sulla base delle stesse informazioni.
- Diritti dei reclamanti e delle parti sottoposte a indagine: si applicheranno norme comuni per il coinvolgimento del reclamante nella procedura, il diritto di essere ascoltato per la società o l'organizzazione sottoposta a indagine, nonché il diritto di ricevere i risultati preliminari per esprimere la propria opinione in merito.
- Procedura di cooperazione semplice: nei casi più semplici, le autorità per la protezione dei dati possono decidere, al fine di evitare oneri amministrativi, di risolvere le azioni senza ricorrere all'intero insieme di norme di cooperazione.
- Scadenze: in futuro, un'indagine non dovrebbe durare più di 15 mesi. Per i casi più complessi, tale termine può essere prorogato di 12 mesi. Nel caso di una semplice procedura di cooperazione tra autorità nazionali preposte alla protezione dei dati, l'indagine dovrebbe concludersi entro 12 mesi.
Prossimi passi
L'adozione odierna da parte del Consiglio rappresenta l'ultimo passo legislativo. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà applicabile 15 mesi dopo la sua entrata in vigore.
Il GDPR ha istituito un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati. Tali autorità, responsabili dell'applicazione del GDPR, sono tenute a cooperare quando un caso di protezione dei dati riguarda un trattamento transfrontaliero. Questo è il caso, ad esempio, quando il reclamante risiede in uno Stato membro diverso da quello della società sottoposta a indagine.
In tali casi transfrontalieri, un'unica autorità nazionale assumerà il ruolo di autorità capofila nell'indagine, ma sarà tenuta a collaborare con le sue controparti negli altri Stati membri.
Le misure adottate semplificheranno le procedure amministrative relative, ad esempio, ai diritti dei reclamanti o all'ammissibilità dei casi, rendendo così più efficiente l'applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri.
Elementi principali del nuovo regolamento UE
- Ammissibilità: i requisiti per l'ammissibilità di un'azione transfrontaliera, ovvero la decisione se un reclamo soddisfa i requisiti per essere sottoposto a indagine, saranno armonizzati. Indipendentemente dal luogo in cui viene presentato un reclamo nell'UE, l'ammissibilità sarà valutata sulla base delle stesse informazioni.
- Diritti dei reclamanti e delle parti sottoposte a indagine: si applicheranno norme comuni per il coinvolgimento del reclamante nella procedura, il diritto di essere ascoltato per la società o l'organizzazione sottoposta a indagine, nonché il diritto di ricevere i risultati preliminari per esprimere la propria opinione in merito.
- Procedura di cooperazione semplice: nei casi più semplici, le autorità per la protezione dei dati possono decidere, al fine di evitare oneri amministrativi, di risolvere le azioni senza ricorrere all'intero insieme di norme di cooperazione.
- Scadenze: in futuro, un'indagine non dovrebbe durare più di 15 mesi. Per i casi più complessi, tale termine può essere prorogato di 12 mesi. Nel caso di una semplice procedura di cooperazione tra autorità nazionali preposte alla protezione dei dati, l'indagine dovrebbe concludersi entro 12 mesi.
Prossimi passi
L'adozione odierna da parte del Consiglio rappresenta l'ultimo passo legislativo. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà applicabile 15 mesi dopo la sua entrata in vigore.
Il GDPR ha istituito un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati. Tali autorità, responsabili dell'applicazione del GDPR, sono tenute a cooperare quando un caso di protezione dei dati riguarda un trattamento transfrontaliero. Questo è il caso, ad esempio, quando il reclamante risiede in uno Stato membro diverso da quello della società sottoposta a indagine.
In tali casi transfrontalieri, un'unica autorità nazionale assumerà il ruolo di autorità capofila nell'indagine, ma sarà tenuta a collaborare con le sue controparti negli altri Stati membri.
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