Giovedì 4 giugno 2026
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Tar conferma multa Antitrust a Credit Agricole, pratica scorretta

U.E.
Notizia ·
E' confermata la multa da un milione di euro inflitta dall'Antitrust nel febbraio 2022 a Crédit Agricole Italia Spa per pratica commerciale scorretta.
L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. L'autorità accertò la scorrettezza di una pratica commerciale scorretta, consistita nell'aver proposto, in modo aggressivo, la modalità di bonifico istantaneo ai correntisti che procedevano al pagamento tramite bonifico online; e tutto ciò con l'effetto di determinare un condizionamento della libertà negoziale dei clienti e produrre l'esborso, a carico degli stessi, di una commissione più elevata rispetto a quella che avrebbero sostenuto qualora avessero proceduto con un bonifico ordinario.
Crédit Agricole si era rivolta al Tar del Lazio con una serie di censure, sintetizzati dagli stessi giudici in sentenza.
In sostanza, per l'istituto bancario: le condotte contestate non sarebbero qualificabili come pratica commerciale scorretta, né sarebbero connotate da elementi di aggressività; l'Autorità, nel provvedimento definitivo, avrebbe modificato la contestazione originaria, violando il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; l'Autorità non avrebbe rispettato il termine di conclusione del procedimento; la sanzione sarebbe stata comunque sproporzionata. Secondo il Tar, "le risultanze istruttorie hanno ben descritto il procedimento relativo al bonifico come preimpostato dalla banca nell'ambito del servizio online di cd. 'home banking'"; e "Il provvedimento resta immune dalle critiche esposte in ricorso".
In merito alla contestata violazione del principio del contraddittorio e alla mancata corrispondenza tra quanto contestato nella comunicazione di avvio del procedimento e quanto contenuto nel provvedimento definitivo, per i giudici "le condotte contestate non sono mutate e sono rimaste praticamente le medesime, siccome incentrate sulle modalità aggressive di proposizione al consumatore del bonifico istantaneo in luogo di quello ordinario, con aggravio di costi a danno del cliente".
Respinta anche la censura riferita alla ritenuta tardività nell'adozione del provvedimento finale, il Tar ha infine giudicato infondato anche il motivo di ricorso sulla quantificazione della sanzione, ritenendo che l'Antitrust "nella spendita del proprio potere discrezionale… si è attenuta ai criteri individuati" dal Codice di riferimento. (ANSA). 

 
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