Bagaglio aereo in ritardo: il risarcimento non può essere negato per mancanza di scontrini. Cassazione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16133/2026) rafforza la tutela dei consumatori nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, una volta dimostrata l'esistenza del danno, il giudice non può respingere la domanda risarcitoria solo perché il passeggero non è in grado di quantificare con precisione tutte le somme sostenute.
Secondo i giudici, la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. non rappresenta una semplice facoltà, ma un vero e proprio dovere del giudice quando il danno è certo nella sua esistenza ma difficile da quantificare nel suo ammontare. In altre parole, se il viaggiatore dimostra il ritardo del bagaglio e l'effettiva necessità di sostenere spese sostitutive o altri pregiudizi economici, il giudice deve procedere a una valutazione equitativa del risarcimento.
La decisione assume particolare rilevanza pratica perché non sempre i passeggeri conservano tutti gli scontrini o riescono a documentare in modo dettagliato ogni singola spesa affrontata nell'attesa della riconsegna del bagaglio. Ciò non significa però perdere automaticamente il diritto al risarcimento.
Resta comunque fondamentale compilare immediatamente il P.I.R. (Property Irregularity Report) in aeroporto e conservare tutta la documentazione disponibile. La giurisprudenza ha recentemente confermato che il P.I.R. può valere come reclamo formale nei confronti del vettore aereo, costituendo un importante strumento di tutela per il passeggero.
La pronuncia rappresenta quindi un ulteriore passo verso una tutela effettiva dei diritti dei viaggiatori, evitando che difficoltà probatorie nella quantificazione del danno possano tradursi in un ingiusto diniego del risarcimento.