Domenica 12 luglio 2026
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Volo cancellato per sciopero: la compagnia deve provare l'impatto sul singolo volo. Cassazione

Articolo · Redazione ·
Ivan Shimko - Unsplash
Foto: Ivan Shimko — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

Invocare uno sciopero non basta per sottrarsi all'obbligo di compensare il passeggero in caso di cancellazione del volo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20489, depositata il 17 giugno 2026, che fissa un principio chiaro a tutela dei passeggeri aerei: il vettore che vuole essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 deve dimostrare non solo che lo sciopero era in atto, ma anche che quell'evento ha colpito in modo diretto e inevitabile quel preciso volo.

 

Il caso nasce dalla cancellazione di un volo da Torino a Lamezia Terme, operato da Wizz Air il 21 ottobre 2022, avvenuta senza preavviso e senza che la compagnia fornisse assistenza o riprotezione ai passeggeri. La compagnia si era difesa invocando uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale come circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE. Sia il Giudice di Pace di Roma che il Tribunale, in sede di appello, avevano dato ragione alla compagnia, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta — pur non proveniente da autorità istituzionali competenti — per provare in via presuntiva l'esistenza dello sciopero e il suo nesso causale con la cancellazione. La passeggera ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i criteri corretti. Secondo la Cassazione, per ottenere l'esonero dall'obbligo di compensazione il vettore deve provare due elementi distinti e cumulativi: l'effettiva esistenza della circostanza eccezionale invocata, e il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo. Se anche uno solo di questi due profili non è dimostrato, l'obbligo di compensazione resta integro.

 

Non è ammissibile, ha precisato la Corte, che il giudice ricavi il nesso causale da fatti generici — come la semplice esistenza di uno sciopero in un'area vasta — tramite presunzioni semplici o il richiamo a ipotetici effetti a catena. Questo equivarrebbe a una inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero. La documentazione prodotta deve inoltre provenire da fonti istituzionalmente attendibili e riferirsi specificamente al volo interessato, non allo scalo in generale.

 

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (richiamando anche le cause C-832/18 e C-344/04), che impone un'interpretazione restrittiva della nozione di circostanza eccezionale. Il vettore è inoltre tenuto a dimostrare l'impossibilità di adottare misure alternative idonee a evitare o limitare il disservizio: se esistevano margini operativi ragionevoli — un aereo disponibile, personale riorganizzabile, possibilità di un lieve ritardo invece della cancellazione — l'esonero non può essere riconosciuto.

 

La sentenza chiarisce così i rispettivi oneri delle parti: non è il passeggero a dover dimostrare che lo sciopero non abbia causato il disservizio, ma è la compagnia aerea a dover provare, con elementi specifici e attendibili, perché proprio quel volo non poteva essere salvato.

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