Bagaglio smarrito in aeroporto e risarcimento del danno. Cassazione precisa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, ha affrontato il tema della validità del P.I.R. (Property Irregularity Report) quale reclamo idoneo ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio.
La vicenda trae origine dal giudizio promosso da un passeggero nei confronti della compagnia aerea Eurowings GmbH per ottenere il rimborso delle spese sostenute a causa della ritardata consegna del bagaglio durante un trasporto aereo internazionale Catania/Dusseldorf e Dusserldorf/Copenaghen del 30 agosto 2018. Il Giudice di pace di Messina aveva rigettato la domanda ritenendo il passeggero decaduto dall’azione per non avere presentato reclamo entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, come previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999.
Il Tribunale di Messina, in sede di appello, aveva invece riconosciuto che la segnalazione di irregolarità del bagaglio presentata dal passeggero in aeroporto il giorno stesso del disservizio costituisse adempimento sufficiente a rendere edotto il vettore del danno subito, ottemperando ai requisiti previsti dall’art. 31 par. 2-4 della Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo.
La compagnia aerea ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il P.I.R. avesse la sola funzione di consentire la ricerca del bagaglio e che il reclamo previsto dalla Convenzione di Montreal dovesse invece consistere in una successiva formale richiesta risarcitoria.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VIII, 05/06/2025, n.292, C-292/24, che aveva già chiarito come il reclamo previsto dall’articolo 31 possa essere presentato in qualsiasi momento a partire da quando il passeggero viene a conoscenza dell’irregolarità, anche prima della riconsegna del bagaglio con la conseguenza che il reclamo per ritardo nella consegna del bagaglio può essere presentato in qualsiasi momento dalla constatazione del ritardo fino allo spirare del termine di 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio stesso.
Secondo la Suprema Corte, la finalità del reclamo è quella di rendere noto al vettore il danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo dei bagagli, consentendogli di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari per la propria difesa. Di conseguenza, poiché il P.I.R. effettuato dal passeggero ha l’efficacia di notificare immediatamente alla compagnia aerea l’esistenza del problema, la comunicazione effettuata appunto tramite P.I.R. immediatamente dopo la mancata riconsegna del bagaglio è stata ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 31 della Convenzione di Montreal.
Con tale decisione la Cassazione conferma un’interpretazione della normativa che valorizza l’effettiva conoscenza del disservizio da parte del vettore fin dalla compilazione del P.I.R. da parte del passeggero allo sportello dei bagagli smarriti (dandogli valore di reclamo formale) e il principio di equilibrio tra gli interessi delle compagnie aeree e quelli dei passeggeri.
Questa ordinanza è significativa perché pone fine alla “diabolica” prassi tenuta dalle compagnie aeree che negavano le richieste di risarcimento ai passeggeri che pur avendo seguito le procedure previste in aeroporto e quindi segnalata immediatamente la scomparsa del proprio bagaglio, per non aver inoltrato una seconda comunicazione formale (ma con lo stesso contenuto) entro 21 gg dalla restituzione del bagaglio.