Rimborso biglietti aerei. Deve includere anche la commissione degli intermediari
Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul rimborso dei biglietti aerei. I giudici di Lussemburgo hanno sentenziato su un caso austriaco dove la Klm, rimborsando dei biglietti, aveva omesso l’importo trattenuto da un’agenzia intermediaria, sostenendo che non era di sua competenza. I giudici, siccome Klm non poteva non sapere che c’era l’intermediazione, hanno deciso che il vettore olandese doveva rimborsare tutto il costo pagato dai passeggeri.Casi del genere sono frequenti. Il vettore aereo, a cui ci si deve rivolgere per il rimborso anche se si è acquistato il volo tramite un’agenzia, è responsabile di quanto pagato complessivamente dal viaggiatore. Non delle eventuali spese in più, oltre al costo del biglietto, che l’agenzia carica per la propria mediazione, ma per l’importo che il vettore aereo riconosce all’agenzia (in genere una percentuale).
E’ bene ricordare che i rimborsi diretti alle compagnie aeree vanno richiesti solo nel caso in cui si pretende il rimborso del solo biglietto aereo. Mentre se il biglietto fa parte di un pacchetto (foss’anche solo con albergo e/o noleggio di un’auto), il rimborso va preteso dall’agenzia di viaggi.
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