Venerdì 5 giugno 2026
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Ritardo aereo. Cassazione: indennizzo dovuto anche senza prova del danno

Articolo · Sara Astorino ·
John McArthur - Unsplash
Foto: John McArthur — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 15556 del 2026 sancisce una importante novità a tutela dei diritti dei consumatori.

La Corte ha chiarito che indipendentemente dalla nazionalità del vettore, e quindi che sia interno o extra UE, il consumatore, anche se non è in grado di provare il danno ulteriore, deve sempre essere tutelato e, pertanto, ha diritto all’indennizzo.

 

Il Caso.

La decisione era stata assunta all'esito del procedimento che condannava definitivamente la compagnia aerea American Airlines al pagamento della somma di € 600 in favore di due  passeggeri che avevano subito tre ore di ritardo nel loro viaggio tra Miami e Milano Malpensa. 

La somma era stata quantificata sia sulla base del Regolamento Europeo n. 261/2004 sia sulla base della Convenzione di Montreal.

La compagnia, quindi, contestava tale quantificazione poiché la coppia non aveva mai dimostrato concretamente di aver subito un danno a causa del ritardo, la quantificazione non poteva essere operata su un regolamento europeo in quanto la compagnia operava al di fuori dell’Unione e che comunque la Convenzione di Montreal considerava risarcibili solo i danni effettivamente allegati e provati.

La Corte ha respinto totalmente la difesa precisando che “il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo”.

Non solo la Corte di Cassazione aveva cura di precisare che “qualora il passeggero intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali)” può agire ai sensi della Convenzione di Montreal.  E che “l’onere di provare l’esistenza, la natura e l’entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero”.

 

 

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