Giovedì 4 giugno 2026
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Arbitro assicurativo. Approvato il regolamento

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Vede la luce il regolamento relativo al funzionamento dell’arbitro assicurativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, come per i settori bancario e finanziario lo sono l’arbitro bancario e finanziario (ABF) e l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF).
Il D.M. 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato sulla G.U. del 9 gennaio 2025, n. 6 contiene le disposizioni sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione come previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni. La struttura dell’Arbitro Assicurativo è parte della implementazione della direttiva europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita nel Codice del Consumo.

L’Arbitro assicurativo è istituito presso l'IVASS. L’adesione delle imprese e degli intermediari italiani avviene senza necessità di apposite comunicazioni, per il mero effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.

L’organismo vede la composizione di collegi nel territorio italiano composti da soggetti competenti indipendenti dalle imprese e dagli intermediari assicurativi.
La procedura si inserisce nel sistema dei reclami. Infatti, la presentazione del ricorso da parte del cliente all’arbitro, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami di cui al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Come per ABF e ACF, l’organo non esprime decisioni passibili dienforcement. L’impresa o l’intermediario deve eseguire la decisione dell’arbitro entro 30 giorni. In mancanza la sanzione consiste nel fatto che l’inadempienza è resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni.

Il cliente potrà agire liberamente in giudizio anche in caso di decisione che non ritiene satisfattiva dei propri interessi o per avere una decisione giudiziale che possa essere esecutiva. La autorevolezza dell’arbitro anche nella sua composizione potrà consentire una maggiore attenzione da parte dei giudicanti rispetto alla decisione per quanto, possibili differenti risultanze istruttorie e mezzi probatori (arbitro assicurativo decide solo sulla base di prove documentali), potranno condurre a differenti risultati.
Come detto la decisione dell’arbitro assicurativo non è suscettibile di esecuzione e valgono per lo stesso le conclusioni della corte costituzionale sulla natura dell’arbitro bancario (ordinanza Corte cost., ord., 21 luglio 2011, n. 218).

Nel D.M. è delineato l’ambito di applicazione: controversie derivanti da un contratto di assicurazione e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori (e quindi il pagamento di somme di denaro entro importi determinati), obblighi e facoltà sulle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni.
Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie di competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie relative ai grandi rischi tra cui in particolare:
– corpi di veicoli ferroviari,
– corpi di veicoli aerei,
– corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali,
– merci trasportate,
– r.c. aeromobili e
– r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; credito e
– cauzione, qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività.


 
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