Sabato 18 luglio 2026
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Disabilità a scuola: uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione

U.E. - ITALIA
Notizia ·

Far uscire anticipatamente da scuola un alunno con disabilità perché manca l'insegnante di sostegno è un atto discriminatorio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23363/2026, che ha accolto il ricorso di una famiglia e ribaltato la precedente decisione della Corte d'Appello.

Come riporta Tecnica della Scuola, il caso riguarda un bambino con disabilità che frequentava un asilo paritario trevigiano. L'istituto aveva imposto al bambino un'uscita anticipata — alle 14:30 anziché alle 16:00 — adducendo la mancanza del docente di sostegno in quelle ore e il conseguente rischio per la sicurezza del bambino stesso e degli altri. La scuola sosteneva inoltre che l'orario ridotto fosse coerente con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il Tribunale di Treviso, in primo grado, aveva già riconosciuto il carattere discriminatorio di quella condotta, condannando la scuola al pagamento di 10.000 euro di risarcimento per danno non patrimoniale e ordinandole di non ripetere il comportamento. La Corte d'Appello di Venezia aveva però ribaltato quella decisione, ritenendo la frequenza ridotta compatibile con il PEI e con le condizioni del bambino. È a quel punto che la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno respinto con fermezza l'impostazione della Corte d'Appello. Una riduzione dell'orario scolastico può essere ammessa unicamente in presenza di valide ragioni cliniche, certificate e adottate nell'interesse del bambino. Non può invece essere decisa unilateralmente dalla scuola, usata come strumento di gestione di comportamenti complessi o giustificata dalla carenza di personale.

La sentenza chiarisce inoltre un equivoco diffuso sul ruolo del docente di sostegno: questa figura non è il "sorvegliante speciale" dell'alunno con disabilità, né ha il compito esclusivo di tenerlo sotto controllo per evitare disturbi alla lezione. Il docente di sostegno è un ponte tra l'alunno e il resto della classe, una risorsa a servizio dell'intera comunità scolastica.

Sul piano dei principi generali, la Cassazione ribadisce che spetta all'amministrazione scolastica adattare la propria organizzazione alle esigenze dell'alunno con disabilità, e non viceversa. Accompagnare un bambino all'uscita prima del suono della campanella, mentre i compagni continuano regolarmente le attività didattiche, quando diventa una pratica ripetuta e costante contraddice lo spirito dell'inclusione scolastica e l'effettività del diritto all'uguaglianza, configurandosi come condotta discriminatoria.

La pronuncia precisa anche che la discriminazione non viene meno per il fatto che i genitori non abbiano preventivamente impugnato il PEI davanti al giudice amministrativo. Le carenze organizzative o economiche dell'istituto — pubblico o paritario — non costituiscono una giustificazione valida per comprimere il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione degli studenti con disabilità.

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