Sabato 20 giugno 2026
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Estinzione anticipata del credito al consumo: la Cassazione conferma il rimborso dei costi up front

U.E.
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Con ordinanza n. 13328 dell'8 maggio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di credito al consumo: quando un consumatore estingue anticipatamente un finanziamento, ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti al momento della stipula, compresi quelli cosiddetti up front, cioè pagati in un'unica soluzione iniziale, come le commissioni di intermediazione.

 

Come riporta Diritto Bancario, la pronuncia si fonda sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, nota come sentenza Lexitor) e sulla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022. Il principio si applica anche ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della riforma del Testo Unico Bancario che aveva aggiornato l'art. 125-sexies TUB.

 

La Cassazione ha chiarito che l'art. 125-sexies TUB, nella sua formulazione precedente alla riforma del 2021, ricalca quasi alla lettera l'art. 16, par. 1, della Direttiva europea 2008/48/CE e deve quindi essere interpretato in conformità alla sentenza Lexitor: il diritto alla riduzione del costo totale del credito "include tutti i costi posti a carico del consumatore".

 

Un passaggio rilevante dell'ordinanza riguarda le commissioni di intermediazione: la Corte ha escluso che la loro natura di costi up front — o di esborsi verso terzi — le escluda dal diritto al rimborso proporzionale. Tali oneri rientrano nel costo totale del credito e, poiché il cliente li ha versati per intero al momento della stipula, ha diritto a recuperarne la quota non goduta in caso di rimborso anticipato. L'obbligo del finanziatore di anticipare tale quota è speculare al vantaggio ottenuto dal pagamento integrale anticipato da parte del cliente.

 

Rimane salvo, precisa la Corte, il diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito per la quota rimborsata al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione, come previsto dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma transitoria (art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021) che tentava di limitare l'applicazione del principio Lexitor ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma, escludendo di fatto i rimborsi per il passato. La retroattività del principio è dunque definitivamente confermata.

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