Secondary ticketing: il TAR sospende multa da 4 milioni inflitta da AGCOM
Il TAR del Lazio ha sospeso in via cautelare, a metà aprile, la sanzione da 4 milioni di euro che l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) aveva irrogato a un operatore del mercato della rivendita di biglietti online. Lo riferisce Il Sole 24 Ore.
Il procedimento riguarda il cosiddetto secondary ticketing, ossia la rivendita di titoli di accesso a eventi di spettacolo — acquistati dai canali primari autorizzati come botteghini fisici, siti degli organizzatori o piattaforme di vendita primaria — attraverso piattaforme digitali, tipicamente a prezzi superiori a quelli nominali. Si tratta di una pratica vietata in Italia dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'azienda destinataria della sanzione, bloccandone temporaneamente l'efficacia. Nella propria valutazione, il giudice amministrativo ha ritenuto che il ricorso presenti un fumus sufficiente, rilevando in particolare che l'Autorità non avrebbe adeguatamente dimostrato l'avvenuta vendita sul mercato degli ulteriori 190 eventi posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio. Secondo il TAR, la raccolta di "evidenze relative agli Id order" non equivale alla prova di effettivi pagamenti da parte degli utenti della piattaforma.
Il giudice ha comunque disposto il versamento di una cauzione da parte dell'operatore ricorrente, come condizione per la sospensione della multa. L'identità del soggetto sanzionato non è disponibile: il TAR ha provveduto all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato identificativo delle parti ricorrenti, ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679).
L'udienza di merito per la discussione nel merito del ricorso è stata fissata al 16 settembre 2026.