Dl Sicurezza in 'Gazzetta', stretta su armi, baby gang e manifestazioni
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, il decreto legge n. 23 del 2026 approvato dal Cdm lo scorso 5 febbraio
Dopo la bollinatura della Ragioneria, approda in Gazzetta Ufficiale (n. 45 del 24 febbraio 2026) il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 (Dl Sicurezza) approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio. Il provvedimento è in vigore dal 25 febbraio 2026. L’articolato introduce una stretta sugli strumenti atti a offendere: diventa reato portare fuori casa, senza giustificato motivo, coltelli con lama superiore a 8 centimetri; vietati in modo assoluto i coltelli a scatto, a farfalla, a doppio taglio e quelli apribili con una sola mano o con lama pieghevole oltre i 5 centimetri. Il decreto rafforza anche i poteri di prevenzione nelle aree urbane, e introduce nuove disposizioni su manifestazioni pubbliche, sicurezza stradale e tutela delle forze dell’ordine.
Poche le limature finali rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri. La più rilevante estende anche al personale ferroviario le tutele accordate a quello scolastico, contro gli atti di violenza. L’ambito applicativo dell’articolo 583-quater c.p. - lesioni personali nei confronti di personale di pubblica o esercente una professione sanitaria o sociosanitaria – viene esteso oltre che al personale scolastico anche a chi svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni a bordo dei convogli ferroviari, con equiparazione piena al regime sanzionatorio aggravato. Medesima tutela anche “agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.
Il testo si compone di 4 Capi: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno – Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale; per un totale di 32 articoli.
Armi e strumenti atti a offendere
L’articolo 1 del Dl 23/2026 introduce il reato di porto ingiustificato fuori dall’abitazione di strumenti con lama affilata o appuntita superiore a 8 cm (reclusione 6 mesi–3 anni). E il divieto per coltelli a doppio taglio, a scatto, apribili con una mano, “a farfalla” o camuffati. Prevista la confisca obbligatoria in caso di condanna. Le sanzioni amministrative accessorie consistono nella sospensione della patente e del porto d’armi fino a un anno. Se il fatto è commesso dai minori, per i genitori scatta una sanzione pecuniaria (200–1.000 euro). È vietata la vendita o cessione ai minori. Per i commercianti le sanzioni sono pesanti e arrivano alla revoca della licenza.
Violenza giovanile
L’articolo 2 del Dl 23/2026 introduce un ampliamento dei reati per i quali è previsto l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Tra i reati spia figurano lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia se commessi con armi o strumenti vietati, in modo assoluto o senza giustificato motivo.
Furti e rapine organizzate
Viene aggravata, articolo 3 del Dl 23/2026, la fattispecie di furto con destrezza, facendovi rientrare anche la sottrazione di mezzi di pagamento elettronici, dispositivi informatici e beni di rilevante valore. E introdotto il nuovo reato di rapina aggravata da gruppo organizzato (reclusione 10–25 anni; multa 6.000–9.000 euro), specie contro banche, poste, trasporto valori.
Zone a vigilanza rafforzata e Daspo urbano
Via libera alla possibilità per il prefetto di istituire zone urbane a vigilanza rafforzata (fino a 6 mesi, rinnovabili), per assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti più a rischio, come le c.d. “piazze di spaccio”, le zone dalla movida e comunque di particolare degrado. Sì all’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per reati contro persona/patrimonio o in materia di droga/armi; viene poi rafforzato il divieto di accesso (Daspo urbano) anche per reati commessi in manifestazioni pubbliche. E infine viene previsto l’arresto in flagranza differita per danneggiamenti in occasione di manifestazioni.
Stupefacenti
L’articolo 5 del Dl 23/2026 prevede la confisca obbligatoria di veicoli e beni utilizzati per lo spaccio, salvo appartengano a terzi estranei.
Sicurezza urbana e polizia locale
L’articolo 7 del Dl 23/2026 prevede il contestato “fermo di prevenzione”. “Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto … o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni … sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”.
Tutela di docenti e personale ferroviario
L’articolo 11 del Dl 23/2026, come visto, prevede l’estensione dell’art. 583-quater c.p. alle lesioni contro dirigenti scolastici, docenti e personale ferroviario addetto ai controlli; previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Sicurezza stradale
Nuovo reato per fuga pericolosa all’alt con reclusione 6 mesi a 5 anni; sospensione della patente (1–2 anni) e confisca del veicolo. Possibilità anche di arresto differito.
Indagini in presenza di cause di giustificazione
Altra misure che ha fatto molto discutere è la previsione per cui il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in un separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della Giustizia (articolo 13) del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Netto il commento del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: “Non è previsto alcuno ’scudo penale’: si tratta di un filtro tecnico prima della formale iscrizione a modello 21, cioè sul registro degli indagati. Le indagini ci sono, comunque, tutte, ma si evita di sottoporre immediatamente una persona, specie se appartenente alle forze dell’ordine, al peso di un procedimento penale, quando potrebbero ricorrere condizioni che ne escludono la punibilità. Non si copre nessuno e non si crea alcuna corsia preferenziale”.
Tutele per forze di polizia e armate
Estesa la tutela legale e i rimborsi spese anche nei casi di annotazione preliminare. Le operazioni sotto copertura vengono estese alla polizia penitenziaria per rivolte e reati gravi in carcere.
Immigrazione
Per quanto concerne il capitolo immigrazione, viene previsto l’obbligo per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità; attualmente è previsto soltanto per lo straniero trattenuto nei CPR, ovvero per lo straniero richiedente asilo o rintracciato in posizione di irregolarità, ma non è previsto per lo straniero detenuto nelle carceri. L’articolo 29 - Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio – prevede che l’ufficio di polizia di frontiera o il Questore, “cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna … e lo straniero è trasferito immediatamente…”.
(Francesco Machina Grifeo su IlSole24Ore)
Dopo la bollinatura della Ragioneria, approda in Gazzetta Ufficiale (n. 45 del 24 febbraio 2026) il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 (Dl Sicurezza) approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio. Il provvedimento è in vigore dal 25 febbraio 2026. L’articolato introduce una stretta sugli strumenti atti a offendere: diventa reato portare fuori casa, senza giustificato motivo, coltelli con lama superiore a 8 centimetri; vietati in modo assoluto i coltelli a scatto, a farfalla, a doppio taglio e quelli apribili con una sola mano o con lama pieghevole oltre i 5 centimetri. Il decreto rafforza anche i poteri di prevenzione nelle aree urbane, e introduce nuove disposizioni su manifestazioni pubbliche, sicurezza stradale e tutela delle forze dell’ordine.
Poche le limature finali rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri. La più rilevante estende anche al personale ferroviario le tutele accordate a quello scolastico, contro gli atti di violenza. L’ambito applicativo dell’articolo 583-quater c.p. - lesioni personali nei confronti di personale di pubblica o esercente una professione sanitaria o sociosanitaria – viene esteso oltre che al personale scolastico anche a chi svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni a bordo dei convogli ferroviari, con equiparazione piena al regime sanzionatorio aggravato. Medesima tutela anche “agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.
Il testo si compone di 4 Capi: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno – Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale; per un totale di 32 articoli.
Armi e strumenti atti a offendere
L’articolo 1 del Dl 23/2026 introduce il reato di porto ingiustificato fuori dall’abitazione di strumenti con lama affilata o appuntita superiore a 8 cm (reclusione 6 mesi–3 anni). E il divieto per coltelli a doppio taglio, a scatto, apribili con una mano, “a farfalla” o camuffati. Prevista la confisca obbligatoria in caso di condanna. Le sanzioni amministrative accessorie consistono nella sospensione della patente e del porto d’armi fino a un anno. Se il fatto è commesso dai minori, per i genitori scatta una sanzione pecuniaria (200–1.000 euro). È vietata la vendita o cessione ai minori. Per i commercianti le sanzioni sono pesanti e arrivano alla revoca della licenza.
Violenza giovanile
L’articolo 2 del Dl 23/2026 introduce un ampliamento dei reati per i quali è previsto l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Tra i reati spia figurano lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia se commessi con armi o strumenti vietati, in modo assoluto o senza giustificato motivo.
Furti e rapine organizzate
Viene aggravata, articolo 3 del Dl 23/2026, la fattispecie di furto con destrezza, facendovi rientrare anche la sottrazione di mezzi di pagamento elettronici, dispositivi informatici e beni di rilevante valore. E introdotto il nuovo reato di rapina aggravata da gruppo organizzato (reclusione 10–25 anni; multa 6.000–9.000 euro), specie contro banche, poste, trasporto valori.
Zone a vigilanza rafforzata e Daspo urbano
Via libera alla possibilità per il prefetto di istituire zone urbane a vigilanza rafforzata (fino a 6 mesi, rinnovabili), per assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti più a rischio, come le c.d. “piazze di spaccio”, le zone dalla movida e comunque di particolare degrado. Sì all’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per reati contro persona/patrimonio o in materia di droga/armi; viene poi rafforzato il divieto di accesso (Daspo urbano) anche per reati commessi in manifestazioni pubbliche. E infine viene previsto l’arresto in flagranza differita per danneggiamenti in occasione di manifestazioni.
Stupefacenti
L’articolo 5 del Dl 23/2026 prevede la confisca obbligatoria di veicoli e beni utilizzati per lo spaccio, salvo appartengano a terzi estranei.
Sicurezza urbana e polizia locale
L’articolo 7 del Dl 23/2026 prevede il contestato “fermo di prevenzione”. “Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto … o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni … sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”.
Tutela di docenti e personale ferroviario
L’articolo 11 del Dl 23/2026, come visto, prevede l’estensione dell’art. 583-quater c.p. alle lesioni contro dirigenti scolastici, docenti e personale ferroviario addetto ai controlli; previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Sicurezza stradale
Nuovo reato per fuga pericolosa all’alt con reclusione 6 mesi a 5 anni; sospensione della patente (1–2 anni) e confisca del veicolo. Possibilità anche di arresto differito.
Indagini in presenza di cause di giustificazione
Altra misure che ha fatto molto discutere è la previsione per cui il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in un separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della Giustizia (articolo 13) del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Netto il commento del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: “Non è previsto alcuno ’scudo penale’: si tratta di un filtro tecnico prima della formale iscrizione a modello 21, cioè sul registro degli indagati. Le indagini ci sono, comunque, tutte, ma si evita di sottoporre immediatamente una persona, specie se appartenente alle forze dell’ordine, al peso di un procedimento penale, quando potrebbero ricorrere condizioni che ne escludono la punibilità. Non si copre nessuno e non si crea alcuna corsia preferenziale”.
Tutele per forze di polizia e armate
Estesa la tutela legale e i rimborsi spese anche nei casi di annotazione preliminare. Le operazioni sotto copertura vengono estese alla polizia penitenziaria per rivolte e reati gravi in carcere.
Immigrazione
Per quanto concerne il capitolo immigrazione, viene previsto l’obbligo per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità; attualmente è previsto soltanto per lo straniero trattenuto nei CPR, ovvero per lo straniero richiedente asilo o rintracciato in posizione di irregolarità, ma non è previsto per lo straniero detenuto nelle carceri. L’articolo 29 - Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio – prevede che l’ufficio di polizia di frontiera o il Questore, “cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna … e lo straniero è trasferito immediatamente…”.
(Francesco Machina Grifeo su IlSole24Ore)
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